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Sanzioni previste per la violazione delle
norme che regolano l'AMP. |
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ex Legge 6 dicembre 1991, n. 394 integrata dalla Legge 8 luglio
2003, n. 172 (Art.4) ( Scarica
il formato Pdf ) |
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1) Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli
6 e 13 della Legge (6 dicembre 1991, n. 394) è punito con
l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da lire duecentomila (Euro 103,29)
a lire cinquantamilioni (Euro 25.822,84). Chiunque viola le disposizioni di
cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 3 , è punito con l'arresto
fino a 6 mesi o con l'ammenda da lire duecentomila (Euro 103,29) a lire venticinquemilioni
(Euro 12.911,42). Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva.
1 bis) Qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti
di cui all'articolo 2, comma 9-bis (*), chiunque, al comando o alla conduzione di un'unità da
diporto, che comunque non sia a conoscenza dei vincoli relativi a tale area, violi il divieto
di navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 3, lettera e), è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 1.000 euro.
2) La violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree
protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire cinquantamila (Euro 25.82) a lire duemilioni (Euro 1.032,91). Tali sanzioni
sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689,
dal legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta.
2 bis ) La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 è determinata
in misura compresa tra 25 euro e 500 euro, qualora l'area protetta marina non sia segnalata
con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9- bis (*), e la persona
al comando o alla conduzione dell'unità da diporto non sia comunque a conoscenza
dei vincoli relativi a tale area.
*) All'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 9 è aggiunto
il seguente:
" 9-bis . I limiti geografici delle aree protette marine entro i quali è vietata
la navigazione senza la prescritta autorizzazione sono definiti secondo le indicazioni
dell'Istituto idrografico della Marina e individuati sul territorio con mezzi e strumenti
di segnalazione conformi alla normativa emanata dall' Association Internationale de
Signalisation Maritime-International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse
Authorities (AISM-IALA)". |
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