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IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO D'INTESA CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il titolo V della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa
del mare;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;
Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e, in particolare gli
articoli 18 e 36, lett. c);
Visto l'art.1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni
del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente
marino sono state trasferite al Ministero dell'ambiente;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali datato 26 luglio 1995,
recante disciplina del rilascio delle licenze di pesca, in particolare gli articoli 11
e 19;
Vista la proposta della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti formulata nella
riunione del 28 ottobre 1998;
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante nuovi interventi in campo ambientale;
Visto il parere del Consiglio di Stato del 14 aprile 1999, avente ad oggetto la gestione
delle aree marine protette, ove, tra l'altro è previsto che l'istituzione delle
aree protette marine presuppone il concerto con il Ministero delle politiche agricole;
Ritenuto quindi di recepire le formali condizioni formulate dal Ministero delle politiche
agricole e forestali con nota n. 6229086 del 21 dicembre 1999, relativamente all'opportunità di
una migliore definizione del termine "pesca artigianale", anche tenuto conto di quanto
espresso dalla segreteria tecnica per le aree, marine protette con la nota del 13 gennaio
2000, e di inserire conseguentemente nel preambolo il riferimento al decreto del Ministero
per le politiche agricole in data 26 luglio 1995;
Ritenuto altresì di recepire le ulteriori condizioni avanzate nella medesima citata
nota del Ministero per le politiche relativamente all'accesso alle imbarcazioni per l'esercizio
della piccola pesca professionale, come definita dall'art.19 del citato decreto ministeriale
26 luglio 1995, riservata alle imprese di pesca, ivi comprese le cooperative costituite
ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, con imbarcazioni iscritte nei RR.NN.MM.GG.
degli uffici afferenti al compartimento marittimo di Roma, e avanti sede nei comuni di
Fiumicino, Anzio e Nettuno;
Ritenuto in tal modo di aver recepito sostanzialmente nel decreto istitutivo le questioni
e le relative soluzioni rappresentate dal Ministero delle politiche agricole e forestali
con la citata nota del 21 dicembre 1999;
Visto il parere del comune di Roma, espresso con nota n.1093/A del 15 ottobre 1999;
Visto il parere del comune di Pomezia, espresso con nota, n. 109/U/S.A. del 17 gennaio
1999;
Visto il parere della regione Lazio, espresso con nota n. 913/69 del 21 gennaio 2000;
Vista la nota d'intesa del Ministero del tesoro n. 190662 del 16 dicembre 1999;
Visto il decreto ministeriale 14 giugno 2000 con il quale sono stati delegati al Sottosegretario
di Stato, sen. Nicola Fusillo, tutti gli affari rientranti nella competenza del servizio
per la difesa del mare;
Visto il parere espresso dalla Conferenza unificata nella seduta del 22 giugno 2000, ai
sensi dell'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Ritenuto pertanto di provvedere all'istituzione dell'area naturale marina protetta denominata "Secche
di Tor Paterno";
Decreta:
Art. 1.
1. E' istituita, d'intesa con il Ministero del Tesoro, ai sensi della legge 31 dicembre
1982, n. 979, come modificata e integrata dalla legge 6 dicembre 1991, n.394 e dalla legge
9 dicembre 1998, n. 426, l'area naturale marina protetta denominata "Secche di Tor Paterno"
Art. 2.
1 . Con riferimento alla cartografia allegata, l'area naturale marina protetta "Secche
di Tor Paterno" comprendente, data la peculiarità ecologica dell'area, un'unica
zona di riserva generale, è delimitata dalla congiungente i seguenti punti:
Latitudine Longitudine
A) 41° 37' .30 N 012° 20' .50 E
B) 41° 36' .00 N 012° 21' .90 E
C) 41° 34' .50 N 012° 19' .50 E
D) 41° 35' .80 N 012° 18' .00 E
Art. 3.
1. Nell'ambito delle finalità di cui all'art.27,comma 3, della legge 31 dicembre
1982, n. 979, e all'art. 18, comma 2 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, l'area naturale
marina protetta "Secche di Tor Paterno", in particolare, persegue:
a) la protezione ambientale dell'area marina interessata;
b) la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche della zona
e il ripopolamento ittico;
c) la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della biologia degli
ambienti marini e costieri dell'area naturale marina protetta e delle peculiari caratteristiche
ambientali, e geomorfologiche;
d) l'effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura
generale nel campo dell'ecologia e della biologia marina;
e) la realizzazione di programmi studio e ricerca scientifica nei settori dell'ecologia,
della biologia marina e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica
dell'area;
f) la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza naturalistica
dell'area.
Art. 4
1. All'interno dell'area naturale marina protetta "Secche di Tor Paterno", per come individuata
e delimitata dall'art.2, sono vietate le attività che possono compromettere la tutela
delle caratteristiche oggetto della protezione e le finalità istitutive dell'area
naturale marina protetta medesima, ai sensi dell'art.19, comma 3, della legge 6 dicembre,
1991 n.394. In particolare, sono vietate:
a) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento, e, in genere, qualunque attività che
possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali e vegetali, ivi compresa l'immissione
di specie estranee;
b) l'alterazione con qualunque mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle
caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonché la discarica di rifiuti solidi. e
liquidi e, in genere, l'immissione, di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente,
le caratteristiche dell'ambiente marino;
c) l'introduzione di armi, esplosivi e dì qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura,
nonché di sostanze tossiche o inquinanti;
d) le attività che possano comunque arrecare danno, intralcio e turbativa alla realizzazione
dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area;
e) la pesca subacquea;
f) l'ancoraggio.
2. Nella medesima zona di riserva generale, oltre a quanto indicato al comma i, sono vietate:
a) la navigazione. Fatta eccezione per i casi di cui alle lettere c) e d) del, successivo.
comma 3;
b) la pesca, con le eccezioni di cui alle lettere b) e e) del successivo. comma 3,
c) l'ormeggio non regolamentato.
3. Nella medesima zona di riserva generale sono, invece., consentiti:
a) l'accesso alle imbarcazioni di servizio con compiti di sorveglianza e, soccorso e quelle
di appoggio ai programmi di ricerca scientifica e di fruizione, nei modi esplicitamente
disciplinati e autorizzati dall'ente gestore dell'area marina protetta.;
b) l'accesso alle imbarcazioni per l'esercizio della piccola pesca professionale come definita
dall'art.19 del decreto ministeriale 26 luglio 1995 "disciplina del rilascio delle licenze
di pesca" riservata alle imprese di pesca, ivi comprese le cooperative, costituite ai sensi
della. legge 13 marzo 1958, n..25, con imbarcazioni iscritte nei RR.NN.MM.GG. degli uffici
aderenti al compartimento marittimo di Roma e aventi sede nei comuni di Fiumicino, Roma
(circoscrizione. di Ostia), Pomezia (Torvaianica), Anzio e Nettuno alla data del decreto
istitutivo dell'area marina protetta. I limiti temporali dell'esercizio, il numero e la
tipologia delle imbarcazioni e degli attrezzi ammessi verranno definiti periodicamente
dall'ente gestore, anche sulla base di appositi monitoraggi;
c) l'accesso alle imbarcazioni per la pesca sportiva espressamente autorizzate dall'ente
gestore; il numero, la tipologia degli attrezzi, i limiti temporali e di cattura verranno
determinati dall'ente gestore anche sulla base di appositi monitoraggi;
d) l'ormeggio alle strutture galleggianti appositamente predisposte dall'ente gestore;
e) la balneazione;
f) le attività subacquee compatibili con la tutela delle specie viventi e la conservazione
dei fondali (fotografia, riprese, turismo subacqueo, ecc.) esercitate per mezzo di imbarcazioni
appoggio espressamente autorizzate dall'ente gestore; il numero di dette imbarcazioni e
i limiti temporali dell'esercizio delle attivi subacquee verranno parimenti disciplinati
dall'ente gestore;
g) il prelievi di organismi e minerali per motivi di studio da parte di istituzioni scientifiche,
espressamente autorizzato dall'ente gestore
4. Le attività sopra elencate. ai commi 2 e 3 sono provvisoriamente disciplinate
dal presente decreto fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art.7 del presente
decreto.
Art.5
1. La gestione dell'area naturale marina protetta di "Secche di Tor Paterno" sarà affidata
ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 37. della legge 9 dicembre 1998, n.426
Art.6
1. All'onere derivante dalle prime spese relative all'istituzione dell'area naturale marina
protetta "Secche di Tor Paterno" si fa fronte per la progettazione e l'installazione dei
segnalamenti, oltre a quant'altro necessiti a dare precisa conoscenza della delimitazione
dall'area naturale marina protetta e della sua ripartizione con L. 500.000.000 a gravare
sul capitolo 3957 dell'unità previsionale di base 8.1.2.1 "Difesa del mare" dello
stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente, nonché con la somma
iniziale di L. 200.000.000 per le spese di primo avviamento, ivi comprese quelle relative
alla stampa e diffusione di opuscoli illustrativi e divulgativi, a gravare sul capitolo
3958 della predetta unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'ambiente, entrambe per l'esercizio finanziario 2000.
2. Successivamente si provvederà ad assegnare per ciascun esercizio finanziario,
2001 2002 e 2003, tenendo presenti gli attuali stanziamenti di bilancio, sul medesimo capitolo
3957 dell'unità previsionale di base 8.1.2.1 "Difesa del mare", la somma non inferiore
a L. 500.000.000 per le attività finalizzate alla gestione ordinaria dell'area naturale
marina protetta.
Art. 7.
1. Il regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area naturale marina protetta
di "Secche di Tor Paterno", formulato entro centottanta giorni dall'individuazione dell'ente
delegato alla gestione anche sulla base dell'esperienza condotta nell'applicazione provvisoria
delle misure di cui al precedente art 4, commi 2 e 3, sarà approvate dal Ministero
dell'ambiente ai sensi del combinato disposto dall'art. 28, commi 6 e 7, della legge 31
dicembre 1982, n. 979, e dall'art. 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
Art. 8.
1. Le disposizioni del presente decreto, per quanto attiene alla perimetrazione e alle
finalità indicate, potranno essere oggetto di riconsiderazione per ragioni scientifiche
e di ottimizzazione della gestione.
Roma, 29 novembre 2000
Il Sottosegretario di Stato: FUSILLO
Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2000
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 379 |