| |
Art. 19.
Piccola pesca.
1. Alle licenze delle navi esercenti la piccola pesca, al fine di consentirne la diversificazione
dell'attività, si applicano i criteri previsti ai commi da 2 a 5.
2. Esclusivamente ai fini del presente articolo per nave esercente la piccola pesca
si intende l'unità, non superiore a 10 tsl, abilitata esclusivamente ad uno
o più dei seguenti sistemi:
1. attrezzi da posta; 2. ferrettara; 3. palangari; 4. lenze; 5. arpione.
3. Alle unità di cui al comma 2 abilitate a quattro o cinque dei sistemi previsti
dal medesimo comma sono confermati i sistemi già autorizzati.
4. Alle unità abilitate esclusivamente al sistema lenze ovvero arpione è consentita
l'aggiunta sulla licenza di uno tra i sistemi di cui ai numeri 1) o 3) del comma 2.
5. Alle unità abilitate esclusivamente ad uno tra i sistemi di cui ai numeri 1),
2) o 3) del comma 2 è consentita l'aggiunta di un altro tra i citati sistemi,
ad esclusione di quello di cui n. 2), più uno tra i sistemi di cui ai numeri 4)
o 5) del medesimo comma 2.
6. L'interessato può richiedere al Ministero la sostituzione di uno tra i sistemi
di cui ai numeri 1), 2) o 3) del comma 2, cui sia abilitata la nave, con altro compreso
tra gli stessi sistemi, ad esclusione di quello di cui al n. 2). |